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CARTELLE DI PAGAMENTO PRESCRIZIONE QUINQUENNALE


CARTELLE DI PAGAMENTO – PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

Due recentissime sentenze dei Giudici di Legittimità hanno finalmente chiarito l’annosa questione della prescrizione delle cartelle di pagamento emesse dall’Agente di Riscossione (Equitalia – Riscossione Sicilia – ecc …)

Il problema che da sempre veniva sottoposto ai Giudici di merito riguardava la prescrizione delle cartelle esattoriali dopo che queste erano state ritualmente notificate al legittimo destinatario. L’orientamento delle Corti minori era quello di far ricorso alla prescrizione di cui all’art. 2953 C.C., per le cartelle divenute definitive, ma i Giudici di vertice hanno ribaltato tale orientamento stabilendo che non è possibile far ricorso alla norma, in commento, se non dopo una sentenza passata in giudicato.

In buona sostanza, nel caso di una cartella di pagamento divenuta definitiva perché ritualmente notificata ma non opposta, la prescrizione applicabile a tale atto conserva il termine prescrizionale previsto per il tributo (cinque anni per contributi previdenziali e assicurativi, imposte fiscali – tre anni per tasse automobilistiche), mentre nel caso di opposizione giudiziaria e successiva sentenza passata in giudicato si fa ricorso all’art. 2953 C.C. che prevede la prescrizione lunga – 10 anni dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva.

Con le due sentenza depositate il 17/11/2016 e il 13/01/2017 i Giudici della Corte Suprema di Cassazione hanno statuito che detto principio si applica a tutte le cartelle a prescindere della natura del debito, quindi contributi previdenziali, imposte e tasse fiscali e degli Enti Locali, così come è possibile leggere nella motivazione della sentenza che si riporta testualmente di seguito:

“Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.”

(Cfr. – Corte di Cassazione Civile SS.UU. sent.23397 del 17/11/2016 – Corte di Cassazione sent. 741 del 13/01/2017)

Per completezza, infine, è opportuno ricordare la magistrale sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania (sent. 13229/09/2016 depositata il 15/12/2016) che è giunta alla stessa conclusione, così come è possibile leggere nella parte motivata di cui si riporta un breve stralcio:

“… non potendosi equiparare la cartella esattoriale inoppugnabile alle sentenze di condanna in relazione al disposto di cui all'articolo 2953 c.c. Del resto la lettera della norma non pare avallare un’interpretazione estensiva. E da escludersi peraltro che la cartella esattoriale inoppugnabile possa essere considerato titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. potendo i titoli stragiudiziali essere dichiarati titoli esecutivi solo se la legge prevede espressamente tale efficacia. La Cassazione, per le ingiunzioni fiscali (che ha problematiche simili) ha escluso l'attitudine della cartella esattoriale ad acquisire efficacia di giudicato ed ha negato l’applicabilità dell'articolo 2953 civile, anche se è atto amministrativo che cumula le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (Cass. sez.5, n. 12263del 25 maggio 2007)”.


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